I dieci passaggi
Dalla retribuzione lorda al netto, nell'ordine in cui la norma li applica.
Il percorso
- Contributi. IVS a carico del dipendente sulla RAL, più un punto percentuale sulla quota oltre la prima fascia. Il massimale tronca entrambe le componenti, non solo l'IVS.
- Imponibile fiscale = RAL meno contributi. È anche il reddito complessivo che parametra detrazioni, cuneo e addizionali: non si usa la RAL, ed è l'errore più comune.
- IRPEF lorda a scaglioni, 23% / 33% / 43%.
- Detrazione per lavoro dipendente, art. 13 TUIR, con la maggiorazione di 65 € fra 25.000 e 35.000 e il troncamento del rapporto a quattro cifre decimali.
- Riduzione del cuneo fiscale. Sotto i 20.000 di reddito è una somma esente che non passa dall'IRPEF; fra 20.000 e 40.000 è una detrazione che compete con le altre. Le due misure sono alternative.
- Detrazioni per carichi di famiglia, art. 12 TUIR: coniuge, figli dai 21 ai 29 anni, ascendenti conviventi.
- Trattamento integrativo. 1.200 € fino a 15.000 di reddito; fra 15.000 e 28.000 spetta invece per l'eccedenza delle detrazioni art. 12 e 13 sull'imposta lorda.
- IRPEF netta = max(0, lorda meno detrazioni). L'eccedenza per incapienza si perde e non è rimborsabile.
- Addizionali regionale e comunale, sull'imponibile e mai ridotte dalle detrazioni. Esistono però solo se esiste l'IRPEF netta: chi è incapiente non le paga.
- Netto = RAL meno contributi, IRPEF netta e addizionali, più la somma esente del cuneo e il trattamento integrativo.
Ogni voce del calcolatore riporta accanto la norma che la produce, e il link porta al testo su Normattiva o alla pagina dell'ente che la pubblica. Tutti i valori usati stanno in parametri e fonti.
Le cose che sorprendono
Effetti della norma che un conto a mente non vede.
Cinque effetti
Il netto non sale sempre con il lordo
In alcuni punti un euro lordo in più fa scendere il netto. Succede quando si perde una soglia: la fine del trattamento integrativo, il gradino della detrazione art. 13, la soglia di esenzione dell'addizionale comunale, le maggiorazioni per il coniuge. Dove il netto sale di scatto ci sono valori che nessuna RAL raggiunge, dove scende ci sono netti prodotti da due RAL diverse. La pagina sull'aliquota marginale li mostra tutti.
La tredicesima è tassata di più
Sulle mensilità aggiuntive gli scaglioni si ragguagliano a mese e le detrazioni non spettano, art. 23 co. 2 lett. b) DPR 600/1973. A parità di lordo la tredicesima netta quasi duecento euro in meno di uno stipendio, su una RAL di 30.000. Non è un anticipo che torna indietro: le detrazioni sono comunque usate per intero sui dodici mesi ordinari.
I fringe benefit sono una scogliera
Il limite è 1.000 €, 2.000 per chi ha figli a carico. Non è una franchigia: l'art. 51 co. 3 TUIR scrive che se il valore supera il limite lo stesso concorre interamente a formare il reddito. Un centesimo di troppo può costare più di quattrocento euro di busta.
Dove si abita pesa quanto un aumento
A parità di tutto il resto, con RAL 30.000, fra Trento e Roma ballano quarantaquattro euro al mese. Per avere a Roma lo stesso netto di Trento servono circa mille euro di RAL in più.
Più della metà dei comuni non ha deliberato per quest'anno
Un ente che non delibera non azzera il tributo: le aliquote in vigore si intendono prorogate di anno in anno, art. 1 co. 169 L. 296/2006. Per il 2026 hanno deliberato 3.208 comuni su 7.894; 3.827 vanno per proroga e 859 non hanno mai deliberato, quindi non applicano l'addizionale. Il calcolatore dice sempre da che anno arrivano le aliquote che sta usando.
Quello che il calcolo non fa
Ogni riga è una cosa che il calcolo non fa. Sono dichiarate perché un calcolo che non dice cosa ha lasciato fuori non è verificabile.
Ipotesi e limiti
Sul reddito
- Nessun onere deducibile o detraibile. Sull'art. 15 c'è una questione di fonte aperta, spiegata sotto.
- Nessun welfare aziendale né premio di risultato a tassazione sostitutiva.
- Nessun regime agevolato: impatriati, forfettario e simili hanno una base imponibile propria.
- Reddito complessivo assunto uguale al reddito da lavoro dipendente. Vero solo perché il caso è monoreddito.
- Imponibile previdenziale assunto uguale a quello fiscale. Nel caso reale differiscono per alcune voci.
Sulle agevolazioni locali
- Le agevolazioni soggettive regionali, detrazioni per figli a carico o per disabilità, non sono applicate: Bolzano, Campania, Sardegna e Umbria le dichiarano sul portale del MEF.
- 127 comuni esentano per tipo di reddito, pensione o lavoro dipendente, e non per soglia sull'imponibile. Non sono applicate, e il calcolatore lo dice quando si sceglie uno di quei comuni.
- Il dataset comunale è un estratto di massa e non è verificato voce per voce: un campione di 120 comuni riscaricati è risultato identico.
Sul cedolino
- Il prospetto mensile applica l'art. 23 alla lettera. Molti software di paghe usano il metodo del reddito presunto annuo, che ridistribuisce lo stesso totale sui mesi e riduce il conguaglio: il totale dell'anno è identico, la distribuzione no.
- Il prospetto è in regime stazionario: le addizionali trattenute sono quelle di un anno uguale al precedente. Nel primo e nell'ultimo anno di un rapporto cassa e competenza divergono.
- Il mese delle mensilità aggiuntive lo decide il contratto collettivo, non la legge: qui sono dicembre e giugno, come nel commercio.
- Gli arrotondamenti interni al calcolo non sono modellati. Il risultato è arrotondato al centesimo sul totale annuo.
Sui limiti di validità
- Il TFR è escluso dal netto: è accantonato, non erogato. Compare solo nel costo azienda, che è l'unico blocco non normativo di tutto il calcolo.
- La sterilizzazione del beneficio sopra i 200.000 € di reddito non è implementata: il calcolo non è valido sopra quella soglia.
- Il décalage del cuneo non applica il troncamento a quattro decimali, che è previsto dall'art. 13 TUIR e non dalla legge che disciplina il cuneo. Incide di qualche centesimo ed è da verificare.
Perché gli oneri detraibili non ci sono
Una questione di fonte ancora aperta sull'art. 15 TUIR.
22 o 19 per cento
Il testo consolidato dell'art. 15 TUIR su Normattiva, in vigore dal 1° gennaio 2025, dice che dall'imposta lorda si detrae il 22 per cento degli oneri elencati. L'aliquota applicata nella prassi è il 19 per cento.
Le note dello stesso articolo riportano un rinvio legislativo a «gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19 per cento dal citato testo unico». Il 19% è quindi la misura in uso, ma la norma che la fissa non è il testo consolidato. Finché la fonte non è individuata con certezza, nessuna delle due cifre entra nei parametri e gli oneri restano fuori dal calcolo.
Per lo stesso motivo ogni parametro del calcolatore porta la sua fonte: un numero di cui non si conosce l'origine non si può verificare né aggiornare.